Art. 4
Ripartizione tra gli Stati membri
In vigore dal 22 dic 2004
La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato non pregiudica:
a)
gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002;
b)
le riassegnazioni a norma degli articoli 21, paragrafo 4 e 32, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell'articolo 23, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002;
c)
gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell' del regolamento (CE) n. 847/96;
d)
i quantitativi detratti a norma dell' del regolamento (CE) n. 847/96;
e)
i quantitativi detratti a norma dell' del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 23, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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