Art. 4

Ripartizione tra gli Stati membri

In vigore dal 22 dic 2004
La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato non pregiudica: a) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002; b) le riassegnazioni a norma degli articoli 21, paragrafo 4 e 32, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell'articolo 23, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002; c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell' del regolamento (CE) n. 847/96; d) i quantitativi detratti a norma dell' del regolamento (CE) n. 847/96; e) i quantitativi detratti a norma dell' del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 23, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2004/2270 — Ripartizione tra gli Stati membri | Portale Normativo