Art. 8
Limitazione dello sforzo e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock
In vigore dal 22 dic 2004
Ciascuno Stato membro garantisce che, per il 2005, i livelli misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, dello sforzo di pesca messo in atto da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde non superi il 90 % dello sforzo di pesca messo in atto dalle sue navi nel 2003 durante le uscite per le quali erano titolari di permessi di pesca per acque profonde e sono state catturate specie di acque profonde di cui all'allegato I e II del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, fatta eccezione per la specie argentina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2270:oj#art-8