Art. 3

In vigore dal 21 dic 2004
1.   I quantitativi, espressi in equivalente peso carcassa, per le importazioni di carni del codice NC 0204 e di animali vivi dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90, nonché i dazi applicabili, sono indicati nell’allegato. 2.   Per calcolare i quantitativi di «equivalente peso carcassa» di cui al paragrafo 1, il peso netto dei prodotti ovini e caprini è moltiplicato per i seguenti coefficienti: a) animali vivi: 0,47 b) carni di agnello o di capretto disossate: 1,67 c) carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate e loro combinazioni: 1,81 d) prodotti non disossati: 1,00. 3.   Per «capretto» si intende un animale della specie caprina fino a un anno di età.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2004/2202 | Portale Normativo