Art. 3
In vigore dal 21 dic 2004
1. I quantitativi, espressi in equivalente peso carcassa, per le importazioni di carni del codice NC 0204 e di animali vivi dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90, nonché i dazi applicabili, sono indicati nell’allegato.
2. Per calcolare i quantitativi di «equivalente peso carcassa» di cui al paragrafo 1, il peso netto dei prodotti ovini e caprini è moltiplicato per i seguenti coefficienti:
a)
animali vivi: 0,47
b)
carni di agnello o di capretto disossate: 1,67
c)
carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate e loro combinazioni: 1,81
d)
prodotti non disossati: 1,00.
3. Per «capretto» si intende un animale della specie caprina fino a un anno di età.
Storico versioni
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