Art. 2

In vigore dal 21 dic 2004
I dazi all’importazione nella Comunità di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90, 0210 99 21, 0210 99 29 e 0204 originari dei paesi indicati nell’allegato sono sospesi o ridotti conformemente al presente regolamento.
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