Art. 5

In vigore dal 21 dic 2004
1.   Per beneficiare dei contingenti tariffari fissati nell’allegato e gestiti conformemente all’, deve essere presentata alle autorità doganali comunitarie una prova di origine valida, rilasciata dalle autorità competenti del paese terzo, accompagnata da una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci in questione. L’origine dei prodotti soggetti ai contingenti tariffari diversi da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità. 2.   La prova di origine di cui al paragrafo 1 è la seguente: a) nel caso dei contingenti tariffari che fanno parte di un accordo tariffario preferenziale, la prova di origine è quella specificata in detto accordo; b) nel caso di altri contingenti tariffari, si tratta di una prova stabilita conformemente all’articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e, in aggiunta agli elementi specificati in detto articolo, dei dati seguenti: — il codice NC (almeno le prime quattro cifre), — il numero d’ordine o i numeri d’ordine del contingente tariffario in questione, conformemente al secondo comma del presente paragrafo, — il peso netto totale per ciascuna categoria di coefficiente specificata all’, paragrafo 2, del presente regolamento; c) nel caso dei paesi i cui contingenti rientrano nei casi indicati alle lettere a) e b) e sono raggruppati, la prova è quella indicata alla lettera a). Se la prova di origine di cui alla lettera b) viene presentata come documento giustificativo per una sola dichiarazione d’immissione in libera pratica, essa può contenere diversi numeri d’ordine. In tutti gli altri casi essa deve contenere un solo numero d’ordine. 3.   Per beneficiare del contingente tariffario fissato nell’allegato per il gruppo di paesi n. 4, per i prodotti dei codici NC ex 0204, ex 0210 99 21 e ex 0210 99 29 la prova di origine reca, nella casella riguardante la designazione dei prodotti, una delle seguenti indicazioni: a) «prodotto/i a base di carni di ovini della specie ovina domestica»; b) «prodotto/i a base di carni di specie diverse dalla specie ovina domestica»; Tali indicazioni devono corrispondere alle indicazioni che figurano nel certificato veterinario che accompagna tali prodotti.
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