Art. 3
In vigore dal 20 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
P. VAN GEEL
(1) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 1.
(2) GU L 356 del 31.12.2002, pag. 1.
(3) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).
(4) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.
(5) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(6) GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6.
(7) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 2340/2002 è modificato come segue:
1)
La voce relativa alla specie pesce sciabola nero nelle zone V, VI, VII, XII è sostituita dalla seguente:
«5. Specie
:
Pesce sciabola nero
Aphanopus carbo
Zona
:
V, VI, VII, XII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Germania
37
Estonia
32
Spagna
185
Francia
2 600
Irlanda
93
Lettonia
207
Lituania
2
Polonia
2
Regno Unito
185
Altri (1)
10
CE
3 353»
2)
La voce relativa alla specie granatiere nelle zone Vb, VI, VII è sostituita dalla seguente:
«23. Specie
:
Granatiere
Coryphaenoides rupestris
Zona
:
Vb, VI, VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Germania
10
Estonia
78
Spagna
86
Francia
4 396
Irlanda
346
Lettonia
0
Lituania
101
Polonia
51
Regno Unito
258
Altri (2)
10
CE
5 336»
3)
La voce relativa alla specie molva azzurra nelle zone VI, VII è sostituita dalla seguente:
«31. Specie
:
Molva azzurra
Molva dypterygia
Zona
:
VI, VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi)
Germania
39
Estonia
6
Spagna
122
Francia
2 788
Irlanda
10
Lituania
2
Polonia
1
Regno Unito
709
Altri (3)
10
CE
3 687»
(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questa quota non è consentita la pesca selettiva.
(2) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questa quota non è consentita la pesca selettiva.
(3) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questa quota non è consentita la pesca selettiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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