Art. 1

Il regolamento (CE) n. 2340/2002 è modificato come segue:

In vigore dal 20 dic 2004
1) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 3 bis 1.   Le catture effettuate tra il 1o gennaio e il 1o maggio 2004 da navi degli Stati membri che hanno aderito nel 2004 sono imputate ai contingenti fissati nell’allegato I. 2.   Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea gli Stati membri di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione i quantitativi catturati tra il 1o gennaio e il 1o maggio 2004.»; 2) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 4 bis L’articolo 23, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93, l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 e l’articolo 26 del regolamento (CE) n. 2371/2002, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (7), non si applicano alle catture effettuate anteriormente al 1o maggio 2004 ed eccedenti i contingenti fissati nell’allegato I del presente regolamento da parte di navi degli Stati membri che hanno aderito all’Unione nel 2004.»; 3) l’allegato I è modificato ai sensi dell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2269:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2004/2269 — Il regolamento (CE) n. 2340/2002 è modificato come segue: | Portale Normativo