Art. 2
All’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2347/2002 è aggiunto il paragrafo seguente:
In vigore dal 20 dic 2004
«3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che hanno aderito all’Unione nel 2004 calcolano la potenza e il volume complessivi delle proprie navi che, durante una delle annate 2000, 2001 o 2002, hanno sbarcato oltre 10 tonnellate di catture miste di specie di acque profonde. Questi dati complessivi sono comunicati alla Commissione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2004:2269:oj#art-2