Art. 2 · All’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2347/2002 è aggiunto il paragrafo seguente:

Art. 2

All’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2347/2002 è aggiunto il paragrafo seguente:

In vigore dal 20 dic 2004
«3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che hanno aderito all’Unione nel 2004 calcolano la potenza e il volume complessivi delle proprie navi che, durante una delle annate 2000, 2001 o 2002, hanno sbarcato oltre 10 tonnellate di catture miste di specie di acque profonde. Questi dati complessivi sono comunicati alla Commissione.».
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