Art. 3

Art. 3

In vigore dal 20 dic 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2004. Per il Consiglio Il presidente P. VAN GEEL (1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 1. (2)  GU L 356 del 31.12.2002, pag. 1. (3)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1). (4)  GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3. (5)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. (6)  GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6. (7)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. ALLEGATO L’allegato I del regolamento (CE) n. 2340/2002 è modificato come segue: 1) La voce relativa alla specie pesce sciabola nero nelle zone V, VI, VII, XII è sostituita dalla seguente: «5. Specie : Pesce sciabola nero Aphanopus carbo Zona : V, VI, VII, XII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) Germania 37 Estonia 32 Spagna 185 Francia 2 600 Irlanda 93 Lettonia 207 Lituania 2 Polonia 2 Regno Unito 185 Altri (1) 10 CE 3 353» 2) La voce relativa alla specie granatiere nelle zone Vb, VI, VII è sostituita dalla seguente: «23. Specie : Granatiere Coryphaenoides rupestris Zona : Vb, VI, VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) Germania 10 Estonia 78 Spagna 86 Francia 4 396 Irlanda 346 Lettonia 0 Lituania 101 Polonia 51 Regno Unito 258 Altri (2) 10 CE 5 336» 3) La voce relativa alla specie molva azzurra nelle zone VI, VII è sostituita dalla seguente: «31. Specie : Molva azzurra Molva dypterygia Zona : VI, VII (Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi) Germania 39 Estonia 6 Spagna 122 Francia 2 788 Irlanda 10 Lituania 2 Polonia 1 Regno Unito 709 Altri (3) 10 CE 3 687» (1)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questa quota non è consentita la pesca selettiva. (2)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questa quota non è consentita la pesca selettiva. (3)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questa quota non è consentita la pesca selettiva.
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