Art. 5

Trasferimento dei dati e accesso ai dati

In vigore dal 9 dic 2004
1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui agli articoli da 1 a 4 attraverso il sistema FIDES per lo scambio di dati relativi alla pesca (o qualsiasi altro sistema adottato in futuro dalla Commissione). 2.   La Commissione rende accessibili i dati relativi agli elenchi aggiornati delle navi attraverso il sistema FIDES (o qualsiasi altro sistema adottato in futuro dalla Commissione). 3.   Per quanto riguarda l’elenco delle navi di cui all’ e le dichiarazioni dello sforzo di pesca di cui all’, la Commissione adegua il suddetto sistema FIDES entro il 1o luglio 2005. Sino a tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui agli mediante fogli elettronici, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2103:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo