Art. 5
Trasferimento dei dati e accesso ai dati
In vigore dal 9 dic 2004
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui agli articoli da 1 a 4 attraverso il sistema FIDES per lo scambio di dati relativi alla pesca (o qualsiasi altro sistema adottato in futuro dalla Commissione).
2. La Commissione rende accessibili i dati relativi agli elenchi aggiornati delle navi attraverso il sistema FIDES (o qualsiasi altro sistema adottato in futuro dalla Commissione).
3. Per quanto riguarda l’elenco delle navi di cui all’ e le dichiarazioni dello sforzo di pesca di cui all’, la Commissione adegua il suddetto sistema FIDES entro il 1o luglio 2005.
Sino a tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui agli mediante fogli elettronici, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.
Storico versioni
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