Art. 4

Sforzo di pesca

In vigore dal 9 dic 2004
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati aggregati relativi allo sforzo di pesca di cui all'articolo 19 decies, secondo e terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 2847/93, conformemente all'allegato IV del presente regolamento. CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI
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