Art. 3
Elenco delle navi con permessi di pesca speciali
In vigore dal 9 dic 2004
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco delle navi di cui all’ del regolamento (CE) n. 779/97, utilizzando il modello di dichiarazione che figura nell’allegato III del presente regolamento.
2. Eventuali modifiche degli elenchi delle navi vengono comunicate alla Commissione, utilizzando lo stesso modello di dichiarazione, al più tardi 4 giorni lavorativi prima che le navi entrino nella zona di pesca.
Storico versioni
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