Art. 2

Sforzo di pesca

In vigore dal 9 dic 2004
1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, prima del 15 di ogni mese e utilizzando il modello di dichiarazione che figura nell’allegato II del presente regolamento, i dati aggregati relativi allo sforzo di pesca esercitato nel corso del mese precedente dalle navi di cui all'. 2.   Ai fini della prima dichiarazione dello sforzo di pesca, l’inizio del periodo di riferimento per l’indicazione dei dati aggregati è fissato al 1o gennaio 2004. CAPO II MAR BALTICO
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