Art. 32

Misure transitorie

In vigore dal 3 dic 2004
La Commissione può, se necessario e caso per caso, adottare le idonee misure transitorie di cui all', paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 91/414/CEE, in relazione agli usi per i quali sono stati forniti dati tecnici supplementari a dimostrazione del fatto che è indispensabile continuare a utilizzare la sostanza attiva e che non esistono valide alternative.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2229:oj#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 32 Regolamento (UE) 2004/2229 — Misure transitorie | Portale Normativo