Art. 29
Relazione intermedia di avanzamento
In vigore dal 3 dic 2004
Gli Stati membri presentano alla Commissione e all’AESA una relazione sullo stato d’avanzamento della valutazione delle sostanze attive per le quali sono stati designati come relatori. Tale relazione è presentata entro:
a)
il 30 novembre 2005 per le sostanze attive elencate nella parte A dell'allegato I;
b)
il 30 novembre 2006 per le sostanze attive elencate nelle parti da B a G dell'allegato I.
CAPITOLO VII
TASSE E ALTRI ONERI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2229:oj#art-29