Art. 29

Relazione intermedia di avanzamento

In vigore dal 3 dic 2004
Gli Stati membri presentano alla Commissione e all’AESA una relazione sullo stato d’avanzamento della valutazione delle sostanze attive per le quali sono stati designati come relatori. Tale relazione è presentata entro: a) il 30 novembre 2005 per le sostanze attive elencate nella parte A dell'allegato I; b) il 30 novembre 2006 per le sostanze attive elencate nelle parti da B a G dell'allegato I. CAPITOLO VII TASSE E ALTRI ONERI
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Art. 29 Regolamento (UE) 2004/2229 — Relazione intermedia di avanzamento | Portale Normativo