Art. 30

Tasse

In vigore dal 3 dic 2004
1.   Per le sostanze attive elencate nell'allegato I, gli Stati membri stabiliscono un regime che impone ai notificanti l’obbligo di versare una tassa per il trattamento amministrativo e la valutazione dei fascicoli. Il gettito di tale tassa è utilizzato per finanziare esclusivamente i costi realmente sostenuti dallo Stato membro relatore o attività generali degli Stati membri derivanti dagli obblighi che incombono loro in forza degli articoli da 15 a 24. 2.   Gli Stati membri stabiliscono in modo trasparente l’importo della tassa di cui al paragrafo 1, che deve corrispondere al costo reale dell'esame e del trattamento amministrativo di un fascicolo o delle attività generali degli Stati membri derivanti dagli obblighi che incombono loro in forza degli articoli da 15 a 24. Gli Stati membri possono stabilire, sulla base dei costi medi, una tabella delle spese fisse, da utilizzare per il calcolo della tassa. 3.   Il versamento della tassa avviene nei modi stabiliti dalle autorità di ciascuno Stato membro elencate nell'allegato IV.
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