Art. 32
Misure transitorie
In vigore dal 3 dic 2004
La Commissione può, se necessario e caso per caso, adottare le idonee misure transitorie di cui all', paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 91/414/CEE, in relazione agli usi per i quali sono stati forniti dati tecnici supplementari a dimostrazione del fatto che è indispensabile continuare a utilizzare la sostanza attiva e che non esistono valide alternative.
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