Art. 5

In vigore dal 18 nov 2004
1.   Per identificare le persone che hanno dichiarato merci a fini fiscali, l’amministrazione fiscale responsabile di ciascuno Stato membro fornisce alle autorità nazionali le seguenti informazioni: a) nome completo della persona fisica o giuridica; b) indirizzo completo, compreso il codice di avviamento postale; c) numero di identificazione a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 638/2004. 2.   Conformemente alla direttiva 77/388/CEE (4) l’amministrazione fiscale responsabile di ciascuno Stato membro per ogni persona fisica o giuridica fornisce alle autorità nazionali: a) la base imponibile delle acquisizioni e delle forniture intracomunitarie di beni; b) il periodo fiscale.
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