Art. 5
In vigore dal 18 nov 2004
1. Per identificare le persone che hanno dichiarato merci a fini fiscali, l’amministrazione fiscale responsabile di ciascuno Stato membro fornisce alle autorità nazionali le seguenti informazioni:
a)
nome completo della persona fisica o giuridica;
b)
indirizzo completo, compreso il codice di avviamento postale;
c)
numero di identificazione a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 638/2004.
2. Conformemente alla direttiva 77/388/CEE (4) l’amministrazione fiscale responsabile di ciascuno Stato membro per ogni persona fisica o giuridica fornisce alle autorità nazionali:
a)
la base imponibile delle acquisizioni e delle forniture intracomunitarie di beni;
b)
il periodo fiscale.
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