Art. 4

In vigore dal 18 nov 2004
1.   Su richiesta dell’autorità nazionale le persone responsabili della trasmissione di informazioni al sistema Intrastat sono tenute a dimostrare la correttezza dei dati statistici forniti. 2.   L’obbligo di cui al paragrafo 1 è limitato ai dati che il fornitore di informazioni statistiche deve trasmettere all’amministrazione fiscale competente in rapporto ai movimenti intracomunitari di merci.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1982:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Regolamento (UE) 2004/1982 | Portale Normativo