Art. 4
In vigore dal 18 nov 2004
1. Su richiesta dell’autorità nazionale le persone responsabili della trasmissione di informazioni al sistema Intrastat sono tenute a dimostrare la correttezza dei dati statistici forniti.
2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 è limitato ai dati che il fornitore di informazioni statistiche deve trasmettere all’amministrazione fiscale competente in rapporto ai movimenti intracomunitari di merci.
Storico versioni
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