Art. 3
Periodo di riferimento
In vigore dal 18 nov 2004
1. In caso di acquisti intracomunitari gli Stati membri possono adattare il periodo di riferimento per le merci comunitarie alle quali si applica l’IVA in conformità dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 638/2004.
Il periodo di riferimento può quindi essere definito come il mese civile nel corso del quale ha luogo il fatto generatore dell’imposta.
2. Qualora la dichiarazione in dogana sia utilizzata a sostegno delle informazioni, gli Stati membri possono adattare il periodo di riferimento conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 638/2004.
Il periodo di riferimento può quindi essere definito come il mese civile nel corso del quale la dichiarazione è accettata dall’autorità doganale.
CAPITOLO 2
COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE FISCALE
Storico versioni
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