Art. 3

Domanda preliminare delle organizzazioni di produttori

In vigore dal 12 ott 2004
Per poter beneficiare dell'aiuto di cui all', le organizzazioni di produttori devono: a) essere riconosciute o prericonosciute a norma del regolamento (CE) n. 2200/96; b) aver preventivamente concluso contratti con uno o più trasformatori per la consegna di cavolfiori; c) presentare una domanda preliminare alle autorità competenti dello Stato membro al massimo 15 giorni prima dell'inizio del primo periodo richiesto, tra quelli elencati al secondo comma. La domanda è corredata in particolare delle copie dei contratti di cui al primo comma, lettera b) e riguarda uno o più dei seguenti periodi: a) dal 1o novembre 2004 al 31 gennaio 2005; b) dal 1o febbraio 2005 al 30 aprile 2005; c) dal 1o maggio 2005 al 31 luglio 2005; d) dal 1o agosto 2005 al 31 ottobre 2005.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2004/1761 — Domanda preliminare delle organizzazioni di produttori | Portale Normativo