Art. 3
Domanda preliminare delle organizzazioni di produttori
In vigore dal 12 ott 2004
Per poter beneficiare dell'aiuto di cui all', le organizzazioni di produttori devono:
a)
essere riconosciute o prericonosciute a norma del regolamento (CE) n. 2200/96;
b)
aver preventivamente concluso contratti con uno o più trasformatori per la consegna di cavolfiori;
c)
presentare una domanda preliminare alle autorità competenti dello Stato membro al massimo 15 giorni prima dell'inizio del primo periodo richiesto, tra quelli elencati al secondo comma.
La domanda è corredata in particolare delle copie dei contratti di cui al primo comma, lettera b) e riguarda uno o più dei seguenti periodi:
a)
dal 1o novembre 2004 al 31 gennaio 2005;
b)
dal 1o febbraio 2005 al 30 aprile 2005;
c)
dal 1o maggio 2005 al 31 luglio 2005;
d)
dal 1o agosto 2005 al 31 ottobre 2005.
Storico versioni
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