Art. 6

Accettazione della domanda preliminare

In vigore dal 12 ott 2004
1.   Lo Stato membro accetta la domanda preliminare di cui all' se sono soddisfatte le condizioni di cui agli e dopo aver proceduto alle fissazioni e ai calcoli degli importi di cui all'. 2.   Lo Stato membro informa l'organizzazione di produttori delle condizioni alle quali è subordinato il versamento dell'aiuto. In particolare, lo Stato membro comunica all'organizzazione di produttori il prezzo limite fissato a norma dell', paragrafo 4, per la regione di produzione in cui l'organizzazione opera, nonché tutte le necessarie informazioni relative al luogo di quotazione e alle caratteristiche del prodotto oggetto della quotazione, di cui all', paragrafo 1.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2004/1761 — Accettazione della domanda preliminare | Portale Normativo