Art. 6
Accettazione della domanda preliminare
In vigore dal 12 ott 2004
1. Lo Stato membro accetta la domanda preliminare di cui all' se sono soddisfatte le condizioni di cui agli e dopo aver proceduto alle fissazioni e ai calcoli degli importi di cui all'.
2. Lo Stato membro informa l'organizzazione di produttori delle condizioni alle quali è subordinato il versamento dell'aiuto. In particolare, lo Stato membro comunica all'organizzazione di produttori il prezzo limite fissato a norma dell', paragrafo 4, per la regione di produzione in cui l'organizzazione opera, nonché tutte le necessarie informazioni relative al luogo di quotazione e alle caratteristiche del prodotto oggetto della quotazione, di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni
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