Art. 8

Domande e pagamento degli aiuti

In vigore dal 12 ott 2004
1.   Le organizzazioni di produttori presentano ogni trimestre le domande di aiuto alle autorità competenti degli Stati membri, entro il 15 del mese successivo alla fine del trimestre a cui si riferisce la domanda. Non sono concessi aiuti qualora la domanda sia presentata oltre questo termine. 2.   Le domande di aiuto relative ad un dato trimestre recano in particolare le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo dell'organizzazione di produttori; b) il quantitativo complessivo di cavolfiori consegnati e accettati dai trasformatori nel corso del trimestre in esame, ripartito per trasformatore; nella domanda di aiuto sono indicate separatamente le quantità corrispondenti a consegne effettuate in presenza delle condizioni di cui all', paragrafo 5, primo comma; c) la quantità minima di cui all', paragrafo 2, lettera c); d) la quantità di cavolfiori ritirati dal mercato a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 2200/96; e) il quantitativo commercializzato di cavolfiori, ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 103/2004; f) la quantità oggetto della domanda di aiuto. 3.   Entro il 20 del mese successivo alla fine del trimestre considerato, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi complessivi oggetto di domande di pagamento, ripartiti per organizzazione di produttori richiedente. 4.   Qualora la somma dei quantitativi che hanno beneficiato dell'aiuto nel corso dei trimestri precedenti e dei quantitativi di cui al paragrafo 3 non superi le 50 000 tonnellate, la Commissione autorizza gli Stati membri a versare l'aiuto richiesto. Qualora la somma dei quantitativi che hanno beneficiato dell'aiuto nel corso dei trimestri precedenti e dei quantitativi di cui al paragrafo 3 superi le 50 000 tonnellate, la Commissione fissa una percentuale di riduzione delle domande da applicare ai quantitativi di cui al paragrafo 3. 5.   Le autorità competenti degli Stati membri versano l'aiuto dopo aver applicato le disposizioni del paragrafo 4, compiuto i controlli di cui all', lettera a) e verificato la concordanza tra la domanda di aiuto e i certificati di consegna di cui all', paragrafo 2.
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