Art. 4
In vigore dal 11 ott 2004
In deroga all' le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati se sono soddisfatte le condizioni in appresso:
a)
i fondi o le risorse economiche formano oggetto di un privilegio costituito a livello giudiziale, amministrativo o arbitrale prima del 14 ottobre 2004 o di una sentenza in un procedimento giudiziario, amministrativo o arbitrale resa prima di tale data;
b)
i fondi o le risorse economiche saranno utilizzati esclusivamente per il soddisfacimento dei crediti privilegiati o riconosciuti validi nella sentenza, entro i limiti definiti dalle leggi e dalle normative applicabili che disciplinano i diritti delle persone che dispongono di tali crediti;
c)
il privilegio o la sentenza non sono a vantaggio di una persona, entità o organismo figurante nell'allegato I;
d)
il riconoscimento del privilegio o della sentenza non è contrario all'ordine pubblico nello Stato membro in questione.
La relativa autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa ai sensi del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1763:oj#art-4