Art. 6
In vigore dal 11 ott 2004
L', paragrafo 2, non impedisce operazioni di accreditamento sui conti congelati da parte di istituti finanziari che ricevono fondi trasferiti da terzi sul conto della persona o dell'entità che figura nell'elenco, a condizione che anche gli importi accreditati siano congelati. Gli istituti finanziari informano immediatamente le autorità competenti in merito a tali transazioni.
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