Art. 5
L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
In vigore dal 11 ott 2004
i)
interessi o altri profitti legati a tali conti; ovvero
ii)
pagamenti connessi a contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data a decorrere dalla quale tali conti sono soggetti al presente regolamento,
a condizione che gli eventuali interessi, profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti alle disposizioni di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni
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