Art. 4

Art. 4

In vigore dal 11 ott 2004
In deroga all' le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati se sono soddisfatte le condizioni in appresso: a) i fondi o le risorse economiche formano oggetto di un privilegio costituito a livello giudiziale, amministrativo o arbitrale prima del 14 ottobre 2004 o di una sentenza in un procedimento giudiziario, amministrativo o arbitrale resa prima di tale data; b) i fondi o le risorse economiche saranno utilizzati esclusivamente per il soddisfacimento dei crediti privilegiati o riconosciuti validi nella sentenza, entro i limiti definiti dalle leggi e dalle normative applicabili che disciplinano i diritti delle persone che dispongono di tali crediti; c) il privilegio o la sentenza non sono a vantaggio di una persona, entità o organismo figurante nell'allegato I; d) il riconoscimento del privilegio o della sentenza non è contrario all'ordine pubblico nello Stato membro in questione. La relativa autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa ai sensi del presente articolo.
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