Art. 69

In vigore dal 21 set 2004
Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione possono ottenere la comunicazione di qualsiasi informazione e giustificazione pertinente.
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Art. 69 Regolamento (UE) 2004/1653 | Portale Normativo