Art. 69
In vigore dal 21 set 2004
Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione possono ottenere la comunicazione di qualsiasi informazione e giustificazione pertinente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1653:oj#art-69