Art. 64

In vigore dal 21 set 2004
Il contabile dell'agenzia tiene, conformemente al modello stabilito dal contabile della Commissione, inventari in numero e in valore di tutte le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie che costituiscono il patrimonio dell'agenzia. Il contabile dell'agenzia verifica la concordanza tra le scritture d'inventario e la situazione di fatto. Le vendite di beni mobili sono oggetto di una pubblicità adeguata. TITOLO VII CONTROLLO ESTERNO E DISCARICO
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Art. 64 Regolamento (UE) 2004/1653 | Portale Normativo