Art. 68
In vigore dal 21 set 2004
I termini di cui all', si applicano per la prima volta in relazione all'esercizio 2005.
Per gli esercizi precedenti, i termini fissati sono i seguenti:
a)
15 settembre per l', lettera b);
b)
30 novembre per l', lettera c);
c)
31 ottobre per l', lettera d).
Le disposizioni del titolo VI si applicano in modo progressivo, in funzione delle possibilità tecniche, fino a produrre pieno effetto a titolo dell’esercizio 2005.
Storico versioni
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