Art. 68

Art. 68

In vigore dal 21 set 2004
I termini di cui all', si applicano per la prima volta in relazione all'esercizio 2005. Per gli esercizi precedenti, i termini fissati sono i seguenti: a) 15 settembre per l', lettera b); b) 30 novembre per l', lettera c); c) 31 ottobre per l', lettera d). Le disposizioni del titolo VI si applicano in modo progressivo, in funzione delle possibilità tecniche, fino a produrre pieno effetto a titolo dell’esercizio 2005.
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