Art. 69

Art. 69

In vigore dal 21 set 2004
Per le questioni di bilancio di loro rispettiva competenza, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione possono ottenere la comunicazione di qualsiasi informazione e giustificazione pertinente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1653:oj#art-69