Art. 49
In vigore dal 21 set 2004
La funzione di revisore interno è esercitata nelle agenzie esecutive dal revisore interno della Commissione.
Il revisore interno della Commissione esercita nei confronti delle agenzie esecutive, le stesse competenze attribuitegli nei confronti dei servizi della Commissione ai sensi degli articoli 85 e 86 del regolamento finanziario generale. Egli trasmette al comitato di direzione ed al direttore i suoi accertamenti e raccomandazioni. Essi provvedono a dar seguito alle raccomandazioni risultanti dalle revisioni contabili e ne informano la Commissione. Il revisore interno presenta all'agenzia, informandone la Commissione, una relazione annuale che indica il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime.
La responsabilità del revisore interno, nell'esercizio delle sue funzioni, è stabilita a norma dell'articolo 87 del regolamento finanziario generale.
L’agenzia trasmette annualmente all’autorità competente per il discarico ed alla Commissione una relazione, stabilita dal direttore dell’agenzia, che riassume il numero e il tipo di revisioni contabili interne effettuate, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime.
TITOLO V
AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI
Storico versioni
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