Art. 54

In vigore dal 21 set 2004
Secondo il principio della contabilità per competenza, gli stati finanziari riprendono oneri e proventi dell'esercizio, indipendentemente dalla data di pagamento o d'incasso. Il valore degli elementi di attivo e di passivo è determinato in funzione delle norme di valutazione fissate dai metodi contabili di cui all'.
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Art. 54 Regolamento (UE) 2004/1653 | Portale Normativo