Art. 53

In vigore dal 21 set 2004
Gli stati finanziari sono formati sulla base dei seguenti principi contabili generalmente ammessi, precisati nel regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, vale a dire la continuità delle attività, la prudenza, la costanza dei metodi contabili, la comparabilità delle informazioni, l'importanza relativa, la non compensazione, la preminenza della realtà sull'apparenza, la contabilità per competenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1653:oj#art-53

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 53 Regolamento (UE) 2004/1653 | Portale Normativo