Art. 44
In vigore dal 21 set 2004
Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio, l'ordinatore competente deve procedere previamente ad un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi.
Gli impegni giuridici individuali relativi a impegni di bilancio specifici o accantonati sono conclusi entro il 31 dicembre dell'anno N. Il saldo non coperto da un impegno giuridico di questi impegni di bilancio viene disimpegnato dall'ordinatore competente.
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