Art. 41

In vigore dal 21 set 2004
Il recupero è effettivo quando il contabile effettua la registrazione nei conti e ne informa l'ordinatore competente. Ogni versamento in contanti alla cassa del contabile comporta il rilascio di una ricevuta. Se alla scadenza prevista nella nota di addebito, il recupero effettivo non ha avuto luogo, il contabile ne informa l'ordinatore competente e avvia immediatamente la procedura di recupero, con qualsiasi mezzo legale, compresa, se necessario, la compensazione, e se questa non è possibile, attraverso l'esecuzione forzata. Il contabile procede al recupero mediante compensazione ed a debita concorrenza dei crediti dell'agenzia, se il debitore è titolare di un credito certo, liquido e esigibile nei confronti della stessa.
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Art. 41 Regolamento (UE) 2004/1653 | Portale Normativo