Art. 38

L'accertamento di un credito è l'atto con il quale l'ordinatore:

In vigore dal 21 set 2004
a) verifica l'esistenza dei debiti a carico del debitore; b) determina o verifica l'esistenza e l'importo del debito; c) verifica l'esigibilità del debito. Ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile deve essere oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione trasmesso al contabile, accompagnato da una nota di addebito indirizzata al debitore. Questi due atti sono stabiliti e inviati dall'ordinatore competente. Fatte salve le disposizioni regolamentari, contrattuali o convenzionali applicabili, qualsiasi credito non rimborsato alla data di scadenza fissata nella nota di addebito, produce interessi a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
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