Art. 18

Entrata in vigore e applicabilità

In vigore dal 8 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 2004. Esso si applica fino al 31 dicembre 2006. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1. (2)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 364/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22). (3)  GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5. (4)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1421/2004 (GU L 260 del 6.8.2004, pag. 1). (5)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35). (6)  GU L 283 de 31.10.2003, p. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100). (7)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. (8)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 57. (9)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. ALLEGATO I Formulario per le informazioni sintetiche da presentare ogni volta che viene attivato un regime di aiuto esentato dal presente regolamento e ogni volta che un aiuto individuale esentato dal presente regolamento è concesso al di fuori di un regime di aiuto Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. …/2004. Informazioni sintetiche da inserire. Note esplicative. Stato membro. Regione (specificare il nome della regione se l’aiuto è concesso da un’autorità di livello inferiore a quello centrale). Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto individuale (indicare il nome del regime di aiuto o, in caso di aiuto individuale, il nome del beneficiario). Base giuridica (indicare gli estremi delle norme nazionali su cui si fondano il regime di aiuto o l’aiuto individuale). Spesa annua prevista nel quadro del regime o importo annuo totale dell’aiuto individuale concesso alla società (importi da indicare in euro o, se pertinente, nella valuta nazionale). Nel caso di un regime di aiuti, indicare l’importo annuo totale degli stanziamenti in bilancio o l’importo stimato del minor gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime. In caso di concessione di un aiuto individuale: indicare l’importo globale dell’aiuto/minor gettito fiscale. Se del caso, indicare anche per quanti anni l’aiuto sarà versato a rate o per quanti anni si registrerà un minor gettito fiscale. Per le garanzie indicare in entrambi i casi l’importo (massimo) del credito garantito. Intensità massima dell’aiuto (indicare l’intensità massima dell’aiuto o l’importo massimo dell’aiuto per elemento ammissibile). Data di applicazione (indicare la data a decorrere dalla quale l’aiuto può essere concesso a norma del regime in questione o in cui è concesso l’aiuto individuale). Durata del regime o dell’aiuto individuale [indicare la data (anno e mese) fino alla quale l’aiuto può essere concesso a norma del regime in questione o, nel caso di un aiuto individuale, e se pertinente, la data attesa (anno e mese) dell’ultima rata da versare]. Obiettivo dell’aiuto (è inteso che l’obiettivo precipuo è il sostegno alle PMI). Indicare gli ulteriori (secondari) obiettivi perseguiti. Indicare quale articolo (articoli da 4 a 12) è utilizzato e i costi ammissibili coperti dal regime o dall’aiuto individuale. Settore o settori interessati (indicare se il regime si applica al settore della pesca in mare e/o al settore dell’acquacoltura e/o al settore della trasformazione e/o della commercializzazione). Indicare se del caso i sottosettori. Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto. Sito web (indicare il sito Internet sul quale è reperibile il testo integrale del regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni in base ai quali un aiuto individuale è concesso al di fuori di un regime di aiuto). Altre informazioni. ALLEGATO II Modello di relazione periodica da trasmettere alla Commissione Modello di relazione annuale sui regimi di aiuti esentati da un regolamento di esenzione per categoria adottato a norma dell’ del regolamento (CE) n. 994/98. Gli Stati membri sono invitati a utilizzare il modello che segue per le relazioni che devono presentare alla Commissione in forza dei regolamenti di esenzione per categoria adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98. Le relazioni devono essere trasmesse anche in formato elettronico. Informazioni richieste per tutti i regimi di aiuti esentati in forza dei regolamenti di esenzione per categoria adottati a norma dell’ del regolamento (CE) n. 994/98: 1. Denominazione del regime di aiuto. 2. Regolamento di esenzione della Commissione applicabile. 3. Profilo delle spese: occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime o per ciascun aiuto individuale (per esempio: sovvenzioni, prestiti agevolati, ecc.). Le cifre sono da indicare in euro o, se del caso, in moneta nazionale. In caso di agevolazioni fiscali, occorre indicare su base annua le minori entrate fiscali, eventualmente in forma di stima se non sono disponibili dati precisi. I dati relativi alle spese devono essere presentati secondo le modalità indicate in appresso. Per l’esercizio in oggetto, indicare separatamente per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio: sovvenzioni, prestito agevolato, garanzia, ecc.): 3.1. gli importi impegnati, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimate), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti sovvenzionati. In caso di regimi di garanzia si indicherà l’ammontare totale delle nuove garanzie prestate; 3.2. i pagamenti effettivi, il minor gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stimate), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti e per quelli in corso. In caso di regimi di garanzia si indicherà: l’ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione del regime di garanzia per l’anno in oggetto; 3.3. numero di progetti e/o imprese che hanno ottenuto un aiuto; 3.4. importo totale stimato di: — aiuti concessi ad associazioni di produttori, — aiuti concessi per la promozione e/o la pubblicità dei prodotti della pesca, — aiuti concessi per la protezione e lo sviluppo delle risorse alieutiche, — aiuti concessi per azioni innovatrici e assistenza tecnica, — aiuti concessi per gli investimenti nell’attrezzatura dei porti di pesca, — aiuti concessi per le misure socioeconomiche di cui all’, — aiuti concessi per la cessazione definitiva delle attività di pesca di cui all’, — aiuti concessi per la produzione e la commercializzazione di prodotti della pesca di qualità, — aiuti concessi per gli investimenti per l’acquacoltura e la pesca in acque interne; 3.5. ripartizione regionale degli importi di cui al punto 3.1 per le regioni definite come regioni dell’obiettivo 1 e altre zone. 4. Altre informazioni e osservazioni.
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