Art. 16

Trasparenza e controllo

In vigore dal 8 set 2004
1.   Almeno dieci giorni lavorativi prima dell’entrata in vigore di un regime di aiuti esentati in forza del presente regolamento, o della concessione di aiuti individuali, parimenti esentati, non rientranti nell’ambito di un regime di aiuti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti o aiuti individuali in forma elettronica e secondo il modello contenuto nell’allegato I. Entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione conferma, mediante ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione, l’avvenuto ricevimento della sintesi e pubblica quest’ultima su Internet. 2.   Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuti esentati in forza del presente regolamento, degli aiuti individuali concessi in applicazione di tali regimi, nonché degli aiuti individuali esentati in forza del presente regolamento e concessi al di fuori dei regimi di aiuti vigenti. Tali registri devono contenere tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, e in particolare le informazioni che giustificano la qualificazione di PMI attribuita all’impresa. Gli Stati membri devono conservare le registrazioni relative agli aiuti individuali per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui l’aiuto è stato concesso, e le registrazioni relative ai regimi di aiuti per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto individuale in base al regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un termine maggiore fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni stabilite dal presente regolamento siano state rispettate. 3.   Gli Stati membri vigilano affinché non vengano concessi aiuti esentati in forza del presente regolamento che diano luogo a un’intensità di intervento o a un importo degli aiuti superiore ai limiti massimi fissati dal presente regolamento. A questo scopo, gli Stati membri provvedono ad acquisire dall’impresa interessata informazioni esaurienti sugli eventuali aiuti analoghi da questa percepiti, oppure attuano un sistema di monitoraggio che consenta di calcolare l’importo totale degli aiuti percepiti dal beneficiario degli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento, ossia di tutti gli aiuti erogati ai vari livelli dello Stato membro nonché dell’eventuale sostegno comunitario che il beneficiario possa ricevere. 4.   Gli Stati membri redigono una relazione sull’applicazione del presente regolamento per ogni anno civile o frazione di anno civile in cui il regolamento stesso è applicabile, in forma elettronica e secondo il modello di cui all’allegato II. Detta relazione può essere inserita nella relazione annuale che gli Stati membri sono tenuti a presentare ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 (9) e deve essere presentata entro il 30 marzo dell’anno successivo all’anno civile cui si riferisce. 5.   Non appena sia entrato in vigore un regime di aiuto esentato in forza del presente regolamento o sia concesso, al di fuori di un regime di aiuto, un aiuto individuale esentato in forza del presente regolamento, gli Stati membri pubblicano su Internet il testo integrale del regime oppure i criteri e le condizioni alle quali è concesso l’aiuto individuale. Gli indirizzi dei siti Internet devono essere comunicati alla Commissione unitamente alla sintesi delle informazioni relative agli aiuti prescritte ai sensi del paragrafo 1. Tale sintesi deve inoltre essere riportata nella relazione annuale da presentarsi ai sensi del paragrafo 4.
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