Art. 11
Aiuti per l’investimento nell’acquacoltura e nella pesca in acque interne
In vigore dal 8 set 2004
Gli aiuti per l’investimento nell’acquacoltura e nella pesca in acque interne sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:
a)
gli aiuti soddisfino le condizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 2792/1999 e ai punti 2, 2.2 e 2.5 dell’allegato III dello stesso regolamento;
e
b)
l’importo degli aiuti non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli interventi nazionali e comunitari stabilito, per gli aiuti di cui trattasi, nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999.
Storico versioni
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