Art. 15

Cumulo

In vigore dal 8 set 2004
Gli aiuti esentati in forza del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, concessi in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo dia luogo a un’intensità d’aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento.
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Art. 15 Regolamento (UE) 2004/1595 — Cumulo | Portale Normativo