Art. 6

Aiuti per investimenti in azioni innovatrici e assistenza tecnica

In vigore dal 8 set 2004
1.   Gli aiuti per investimenti in azioni innovatrici e assistenza tecnica sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all’obbligo di notificazione di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché: a) gli aiuti soddisfino le condizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 2792/1999; e b) l’importo degli aiuti non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli interventi nazionali e comunitari stabilito, per gli aiuti di cui trattasi, nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999. 2.   Gli aiuti per investimenti in azioni innovatrici e assistenza tecnica sono esclusi dal campo di applicazione del paragrafo 1 se sono connessi con le normali spese di funzionamento del beneficiario.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2004/1595 — Aiuti per investimenti in azioni innovatrici e assistenza tecnica | Portale Normativo