Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 8 set 2004
1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca. 2.   Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: a) gli aiuti a favore di attività attinenti all’esportazione, segnatamente gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all’esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione; b) gli aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione. 3.   Il presente regolamento non si applica agli aiuti per singoli progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di EUR, né agli aiuti di importo superiore a 1 milione di EUR per beneficiario e per anno.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2004/1595 — Campo di applicazione | Portale Normativo