Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 8 set 2004
1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
a)
gli aiuti a favore di attività attinenti all’esportazione, segnatamente gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all’esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione;
b)
gli aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione.
3. Il presente regolamento non si applica agli aiuti per singoli progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di EUR, né agli aiuti di importo superiore a 1 milione di EUR per beneficiario e per anno.
Storico versioni
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