Art. 9
In vigore dal 3 set 2004
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
(3) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
ALLEGATO
MODULO (1)
Gara per la restituzione all'esportazione di avena dalla Finlandia e dalla Svezia in paesi terzi diversi dalla Bulgaria, dalla Norvegia, dalla Romania e dalla Svizzera
[Regolamento (CE) n. 1565/2004]
(Termine ultimo per la presentazione delle offerte)
1
2
3
Numerazione degli offerenti
Quantità in tonnellate
Importo della restituzione all'esportazione (in EUR/t)
1
2
3
ecc.
(1) da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: agri-c1-revente-marche-ue@cec.eu.int
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1565:oj#art-9