Art. 8

In vigore dal 3 set 2004
Le offerte devono pervenire alla Commissione, tramite gli organismi di intervento finlandese e svedese, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza settimanale del termine per la presentazione delle offerte, specificato nel bando di gara, utilizzando il modulo riportato nell'allegato. In mancanza di offerte, gli organismi di intervento finlandese e svedese ne informano la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma. Le ore limite fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.
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Art. 8 Regolamento (UE) 2004/1565 | Portale Normativo